DVR antincendio, valutazione del rischio incendio, metodologia e normativa

Sai che per normativa tutte le imprese devono eseguire una valutazione del rischio incendio? Che sia un\’impresa artigianale, commerciale o industriale, tutte le aziende devono per legge compilare un DVR e il datore di lavoro deve dunque prendere tutti i provvedimenti necessari per la sicurezza dei lavoratori.

La valutazione del rischio incendio è parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischio (DVR), redatta ai sensi del D.M. 10 marzo 1998. Il Decreto Ministeriale fornisce i criteri per valutare i rischi sui luoghi di lavoro e per adottare le misure di prevenzione adatte. Scopriamo di più.

Come si effettua la valutazione del rischio incendio sul luogo di lavoro?

Per una corretta valutazione del rischio incendio e per compilare adeguatamente il DVR (Documento di Valutazione del Rischio) bisogna valutare:

  • il mezzo di estinzione incendi
  • la formazione dei lavoratori
  • i locali in cui si svolgono le attività lavorative
  • i Dispositivi di Protezione Individuale
  • eventuali operazioni di manutenzione

Cosa prevede la normativa antincendio sui luoghi di lavoro?

La normativa antincendio sui luoghi di lavoro prevede che:

  • i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro;Il datore di lavoro deve provvedere affinché:
  • le vie di circolazione interne o all’aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l’utilizzazione in ogni evenienza;
  • gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all’eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento (porte REI, estintori, verifiche reti antincendio, ecc.).

DVR antincendio, quale metodologia si usa per una corretta valutazione?

La valutazione del rischio incendio tiene conto:

  • del tipo di attività;
  • dei materiali immagazzinati e manipolati;
  • delle attrezzature presenti nel luogo di lavoro compresi gli arredi;
  • delle caratteristiche costruttive del luogo di lavoro compresi i materiali di rivestimento;
  • delle dimensioni e dell’articolazione del luogo di lavoro;
  • del numero di persone presenti, siano esse lavoratori dipendenti che altre persone, e della loro prontezza ad allontanarsi in caso di emergenza

Il DVR serve inoltre a valutare il livello di rischio generale nei luoghi di lavoro. Esistono tre tipologie:

  • Luoghi di lavoro a rischio di incendio basso: sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.
  • Luoghi di lavoro a rischio di incendio medio: sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.
  • Luoghi di lavoro a rischio di incendio elevato: sono presenti sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio.

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